Come Partecipare

 

LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti,eccetto il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (tassa di trascrizione, IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.).
La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento emesso indicativamente entro 20 giorni dal saldo del prezzo.
La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. In caso di vendita davanti a notaio delegato, lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni a spese della procedura esecutiva.
Le spese di cancellazione sono A CARICO DEL RICAVO D’ASTA, QUELLE DI VOLTURA E TRASCRIZIONE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO.

Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura il Giudice emette contestualmente al decreto di trasferimento ordine di liberazione immediatamente esecutivo.

PRIMA DI FARE L’OFFERTA LEGGERE LA PERIZIA E L’ORDINANZA DEL GIUDICE O L’AVVISO DI VENDITA DEL NOTAIO.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
VIA INTERNET: www.tribunaledilodi.net; www.portaleaste.com
Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione, via POSTA.
Le richieste possono essere effettuate:
VIA TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583
VIA FAX: inviando la richiesta al fax n° 039.3309896


COME PARTECIPARE
Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari, o fallimentari, o presso il notaio in caso di delega a quest'ultimo, entro le ore 12,00 del giorno precedente la vendita o asta, domanda in carta legale con marca da bollo da Euro 14,62 con indicazione delle generalità dell’offerente; codice fiscale; se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1° casa; stato civile; regime patrimoniale (se coniugato); recapito telefonico; indicazione del numero della procedura e – nel caso l’incanto preveda più lotti - del lotto che si intende acquistare.
Alla domanda andranno allegati PER LE PERSONE FISICHE: fotocopia del codice fiscale e fotocopia della carta d’identità; per le PERSONE GIURIDICHE: Ceritficato camerale non anteriore a 3 mesi.
Chi intende non far apparire il proprio nominativo potrà delegare un avvocato il quale parteciperà “per persona da nominare”.
L’istanza di partecipazione dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto, nel caso di più lotti, l’indicazione del lotto per il quale intenda formulare l’offerta, del tempo e modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta e, a titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione (salvo conguaglio a titolo di spese solo per l'aggiudicatario) intestato alla procedura (esempio: R.G.E. 111/06), ovvero, se la vendita è stata delegata ad un Notaio l'assegno sarà intestato direttamente al Notaio Delegato e alla procedura se richiesto (vedi avviso di vendita), il tutto da depositare in busta chiusa all’esterno della quale devono essere annotate le generalità di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione (o del professionista delegato) e la data dell'udienza fissata per la vendita.

Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, si procederà alla vendita con incanto, al medesimo prezzo base ma con l’obbligo del rilancio minimo. In questo caso gli offerenti, unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto in carta bollata, dovranno depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% del prezzo base intestato come sopra.
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza documentato o giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura di 9/10 dell’intero e la restante parte di 1/10 verrà acquisita dalla procedura esecutiva.

Il saldo del prezzo deve essere effettuato entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Non si può rinunziare all’aggiudicazione. In caso di mancato pagamento del prezzo nel termine fissato, l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dal diritto di ottenere il trasferimento dell'immobile, perderà la cauzione versata e sarà tenuto a pagare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'incanto cui ha partecipato e quello di vendita del successivo incanto.
La domanda di partecipazione può essere presentata anche da un semplice incaricato, invece all’asta occorre partecipare personalmente o essere rappresentati da persona munita di PROCURA SPECIALE rilasciata davanti a un Notaio.


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