LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti,eccetto il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza
di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato
da un perito del Tribunale.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (tassa di trascrizione,
IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore
agricolo, ecc.).
La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione.
La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento
emesso indicativamente entro 20 giorni dal saldo del prezzo.
La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale.
Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata
la cancellazione. In caso di vendita davanti a notaio delegato, lo stesso
provvederà direttamente alle predette cancellazioni a spese della
procedura esecutiva.
Le spese di cancellazione sono A CARICO DEL RICAVO D’ASTA, QUELLE
DI VOLTURA E TRASCRIZIONE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO.
Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla
procedura il Giudice emette contestualmente al decreto di trasferimento
ordine di liberazione immediatamente esecutivo.
PRIMA DI FARE L’OFFERTA LEGGERE LA PERIZIA E L’ORDINANZA
DEL GIUDICE O L’AVVISO DI VENDITA DEL NOTAIO.
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
VIA INTERNET: www.tribunaledilodi.net; www.portaleaste.com
Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad un massimo di tre
procedure per pubblicazione, via POSTA.
Le richieste possono essere effettuate:
VIA TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583
VIA FAX: inviando la richiesta al fax n° 039.3309896
COME PARTECIPARE
Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare
nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari, o fallimentari, o presso
il notaio in caso di delega a quest'ultimo, entro le ore 12,00 del giorno
precedente la vendita o asta, domanda in carta legale con marca da bollo
da Euro 14,62 con indicazione delle generalità dell’offerente;
codice fiscale; se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale
per la 1° casa; stato civile; regime patrimoniale (se coniugato);
recapito telefonico; indicazione del numero della procedura e – nel
caso l’incanto preveda più lotti - del lotto che si intende
acquistare.
Alla domanda andranno allegati PER LE PERSONE FISICHE: fotocopia del
codice fiscale e fotocopia della carta d’identità; per le
PERSONE GIURIDICHE: Ceritficato camerale non anteriore a 3 mesi.
Chi intende non far apparire il proprio nominativo potrà delegare
un avvocato il quale parteciperà “per persona da nominare”.
L’istanza di partecipazione dovrà contenere l’indicazione
del prezzo offerto, nel caso di più lotti, l’indicazione
del lotto per il quale intenda formulare l’offerta, del tempo e
modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta
e, a titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile di importo
pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione (salvo conguaglio
a titolo di spese solo per l'aggiudicatario) intestato alla procedura
(esempio: R.G.E. 111/06), ovvero, se la vendita è stata delegata
ad un Notaio l'assegno sarà intestato direttamente al Notaio Delegato
e alla procedura se richiesto (vedi avviso di vendita), il tutto da depositare
in busta chiusa all’esterno della quale devono essere annotate
le generalità di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione (o del professionista delegato) e la data dell'udienza fissata per la vendita.
Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, si procederà alla
vendita con incanto, al medesimo prezzo base ma con l’obbligo del
rilancio minimo. In questo caso gli offerenti, unitamente all’istanza
di partecipazione all’incanto in carta bollata, dovranno depositare
a titolo di cauzione un importo pari al 10% del prezzo base intestato
come sopra.
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza
documentato o giustificato motivo comporterà la restituzione della
cauzione solo nella misura di 9/10 dell’intero e la restante parte
di 1/10 verrà acquisita dalla procedura esecutiva.
Il saldo del prezzo deve essere effettuato entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Non si può rinunziare all’aggiudicazione. In caso di mancato
pagamento del prezzo nel termine fissato, l'aggiudicatario verrà dichiarato
decaduto dal diritto di ottenere il trasferimento dell'immobile, perderà la
cauzione versata e sarà tenuto a pagare la differenza tra il prezzo
di aggiudicazione dell'incanto cui ha partecipato e quello di vendita
del successivo incanto.
La domanda di partecipazione può essere presentata anche da un
semplice incaricato, invece all’asta occorre partecipare personalmente
o essere rappresentati da persona munita di PROCURA SPECIALE rilasciata
davanti a un Notaio.
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